Art. 6.

      1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia di Busto Arsizio, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.
      2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazione dei ruoli del personale, indicando al Ministero dell'economia e delle finanze le conseguenti variazioni da apportare nei bilanci di propria competenza.